Sicilia, obiezione di coscienza:la Corte Costituzionale non ammette concorsi riservati

https://community.omniavis.it/t/costituzionalmente-legittimi-concorsi-riservati-ai-soli-non-obiettori-di-coscienza-le-autonomie-https-leautonomie-it-costituzionalmente-legittimi-concorsi-riservati-ai-soli-non-obiettori-di-coscienza/55242

Egr. Direttore
avendo preso visione di un articolo pubblicato su Rassegna Giuridica Quotidiana dello scorso 4 aprile secondo cui, in sede di decisione al ricorso del Governo Italiano avverso legge regionale siciliana, la Corte Costituzionale avrebbe sancito l’ammissibilità di concorsi riservati a soli obiettori di coscienza; mi corre l’obbligo etico prima ancor che giuridico di far rilevare la totale erroneità dell’articolo stesso.
Infatti la Corte Costituzionale ha invece riaffermato proprio l’inammissibilità di concorsi riservati a soli obiettori di coscienza, per palese difetto di costituzionalità. Tanto è vero che la Regione Siciliana intuendo di andare incontro a una clamorosa sconfessione si era già discostata in corso di causa da un orientamento emerso nei lavori preparatori e sua sponte aveva suggerito un’interpretazione restrittiva della norma stessa, non implicante in alcun modo la prerogativa di poter bandire tali concorsi riservati.
Sarebbe bastata una sola lettura del testo della sentenza senza delegarla all’Intelligenza Artificiale per comprendere che quanto sancito dalla Corte è proprio l’opposto di quanto asserito in questo articolo.
A comprova basta seguire l‘iter motivazionale dei giudici, richiamando fedelmente le considerazioni. In primis si precisa che una volta che all’elemento della coscienza si sia dato valore caratterizzante la disciplina positiva, non si può poi disconoscerlo e predisporre misure di pressione rivolte a provocare il mutamento delle convinzioni e dei comportamenti secondo coscienza (Consulta 43/97).
La norma impugnata deve quindi valutarsi all’interno dell’assetto configurato dall’art. 9 della legge 194/1978 che, dopo aver disposto che enti ospedalieri e case di cura autorizzate siano tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure da essa previste, non menziona la possibilità di indire concorsi riservati ai soli non obiettori di coscienza; contemplando, invece, altre soluzioni per risolvere il problema dell’eventuale insufficienza del personale sanitario non obiettore; in particolare facendosi riferimento alla possibilità per le regioni, di fare ricorso anche alla mobilità del personale.
Ciò poiché la facoltà costituzionale di introdurre eccezioni alla regola del pubblico concorso deve essere delimitata in modo rigoroso e che esse sono da considerarsi legittime solo se funzionali al buon andamento dell’amministrazione, ricorrendo peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (Consulta 57/25). Indire concorsi riservati solo a non obiettori si configura così come ipotesi del tutto eccezionale all’interno dell’ordinamento statale. Se la legge 194 avesse voluto effettivamente darvi spazio, avrebbe dovuto prevederla espressamente. Per la Consulta, non avendolo fatto la legge stessa ha così escluso la ricorrenza dei presupposti idonei a poter giustificare tale riserva.
Avendo prefigurato l’affermazione giudiziale d’un tale quadro giuridico, la Regione Siciliana dinanzi alla Corte ha chiarito l’inesistenza di effetti selettivi e discriminatori poiché la norma non prevedrebbe concorsi riservati ai non obiettori. Essa infatti deve intendersi limitatamente all’effetto di imporre l’obbligo di assicurare la funzionalità delle aree IVG, restando tutti i concorsi aperti pure agli obiettori; poiché l’eventuale qualificazione di non obiettore non rileverebbe, a monte, nella fase di ammissione ai concorsi stessi, ma solo a valle, alla successiva assegnazione funzionale dei vincitori. Indi la norma non introduce alcuna esclusione selettiva, operando solo sul piano organizzativo per la assegnazione del personale alle unità operative, restando invariato l’accesso a procedure di concorso. In caso di assenza, tra i vincitori, di non obiettori, può farsi ricorso alla mobilità o a contratti ad hoc.
Orientamento recepito “senza riserve” dalla Corte, che ha colto l’occasione per ribadire in sentenza l’inammissibilità di concorsi riservati; esattamente al contrario delle illazioni contenute nell’articolo.
Si auspica che in coerenza a quanto peraltro già commentato, si sia fatta definitiva chiarezza in merito.

Avv. Prof. Giuseppe Longo
Comitato Prolife-Insieme
www.prolifeinsieme.it