Dopo lo stop della Consulta alla Regione Siciliana rilanciamo l’obiezione di coscienza fiscale.
Con esiti per certi versi scontati, con la sentenza n.42 del 27 marzo la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità dei concorsi per personale medico e sanitario, destinati solo a non obiettori di coscienza. Per l’effetto suffragando se non nella forma, di certo nella sostanza, il ricorso del Governo avverso la legge regionale siciliana n.23/25 con cui si era inteso aprire una breccia a tal fine, a danno di obiettori.
Le cui molteplici ragioni di censura, non solo giuridiche ma ancor prima etiche, erano state vagliate e censurate già nel corso del suo iter legislativo, dalla Conferenza Episcopale Siciliana. Pertanto l’oggetto del contendere era stato poi ridimensionato dalla Regione Siciliana, che all’impugnativa del Governo d’incostituzionalità della legge, ne aveva strategicamente circoscritto l’ambito d’operatività.
Per cui, come lecito attendersi, la Consulta ha ribadito l’inammissibilità dei concorsi riservati, stante la facoltà della regione di supplire a eventuali carenze di personale non obiettore nella pianta organica, aliunde; cioè ricorrendo alla mobilità o attraverso convenzioni di utilizzo di forme di lavoro flessibile.
Ciò in virtù di un principio di riserva statale sulla materia, a valere pure in futuro per altre regioni; nonchè dei presupposti etici, di scelte personali che possono adottarsi liberamente in ogni momento.
Così ribadendo, in verità tra tanti altri involgenti in primis la legge stessa sull’aborto, un punto dolens.
Per cui se la decisione è accolta con condiviso favore, si elude un profilo di criticità che investe ex novo la libertà di coscienza; in questo caso non solo del personale sanitario, ma dei contribuenti tutti. La quale viene così ulteriormente compressa sia per superiori profili etici che sottostanti profili fiscali.
Ciò per l’obbligo di concorrere col proprio carico fiscale d’imposta, la cui destinazione è come noto generale e non individuabile a priori, alla spesa per pratiche abortive inconciliabili con la propria fede.
Quelle stesse pratiche a cui, a ragione, per gli stessi motivi, si consente al personale sanitario esimersi.
La cui finalità ed entità verrebbe a essere ulteriormente, da un canto ribadita e dall’altro ampliata, dal ricorso a rapporti di lavoro flessibile; richiedenti così maggiori e ulteriori risorse dall’erario pubblico.
Evenienza che aggraverebbe ancor più sia l’incidenza economica che il disagio etico di molti cittadini.
Ora, se la condizione discriminante proprio di questa scelta etica, viene sancita come totalmente libera e da potersi assumere in qualsiasi momento, come un diritto costituzionale; per le stesse ragioni si dovrebbe garantire ai cittadini la possibilità di non concorrere col proprio gettito fiscale a tali finalità. Ovvio, con ciò non riducendone di alcunché gli oneri tributari, ma pro quota destinandoli ad altri fini.
Ciò in ragione di una prerogativa costituzionalmente rilevante che non può sancirsi solo parzialmente.
Diversamente opinando si attuerebbe una discriminante, tra dipendenti pubblici dei comparti sanitari, non impiegati per parte del loro monte ore e pure stipendio a carico del fisco, dalle pratiche abortive; e i cittadini tutti, compresi essi stessi quali contribuenti, a dover concorrere pure per le spese ulteriori dovute alla loro legittima e perciò condivisa obiezione di coscienza. Un vero paradosso logico e etico!
Se l’obiezione di coscienza lavorativa, dall’incidenza oltre che retributiva, contributiva, viene sancita costituzionalmente; per identiche ragioni dev’essere pure quella fiscale, per tutti, nelle citate modalità.
A prevenire delle obiezioni promananti dall’affermata introducibilità dell’esimente per spese militari, soccorre evidenziare che mentre la difesa costituisce una delle ragioni stesse della compagine statale, in quanto tale prevista costituzionalmente e così caratterizzata pure dalla cogenza contributiva fiscale, lo stesso non possa dirsi per l’aborto, che non risponde ad alcun dettame costituzionale e anzi li viola; essendosi introdotto dalla legge 194 del 1978, formalmente solo quale esimente penale, costituendo la procreazione consapevole la prima ratio della norma stessa, al fine asserito di tutelare la maternità.
Per la legge stessa l’aborto non potrebbe mai assurgere a rango costituzionale; e ci mancherebbe altro. Indi le eccezioni che potrebbero essere riesumate da quelle per le spese militari, sarebbero irrilevanti.
Incipiente la prossima tornata elettorale, quale anteprima di una battaglia volta ad eliminare il diritto all’aborto dal nostro ordinamento, i parlamentari cattolici se ne facciano già carico in sede legislativa.
Avv. Prof. Giuseppe Longo
Comitato Pro-life insieme
