Leggi regionali sul fine vita. Alcune riflessioni dell’Avv. Longo

https://www.giustiziainsieme.it/articolo/4090-i-limiti-del-potere-legislativo-regionale-in-materia-di-aiuto-al-suicidio.php

Egregio Direttore,
ritengo quanto mai opportuno rassegnare alcune puntualizzazioni alle considerazioni rese nell’articolo I limiti del potere legislativo in materia di aiuto al suicidio, a firma Gabriella Uccioli pubblicato il 21 settembre su Giustizia Insieme.
Posto che come adombrato tra le righe, si ha riguardo a materia che a seguito dei vari pronunciamenti resi dalla Corte Costituzionale in materia di presupposti esimenti della responsabilità penale, non sempre coerenti, se non dissonanti, non si presta ad una disamina e così a una disciplina omogenea. Nel caos giuridico ascrivibile alla volontà di alcune regioni di imporre una linea legislativa allo Stato, alcuni principi, pur tratteggiati nel testo tanto da essere in esso rievocati, meritano ulteriore riflessione proprio perchè nelle varie decisioni adottate la Consulta non ha seguito o indicato dei criteri sintonici.
A ben vedere la chiave di accesso al vero focus della questione è proposta allorquando ivi si ricorda: È acquisizione pacifica che in materia di fine vita la competenza regionale è limitata all’introduzione di norme che diano attuazione sul piano organizzativo al suicidio assistito, nel rispetto delle leggi statali vigenti e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale. Ciò che le Regioni non possono fare è dettare norme che investano le scelte di fondo riservate al legislatore o le condizioni di accesso ai trattamenti sanitari, introducendo condizioni legittimanti aggiuntive. È pertanto il carattere di normativa di dettaglio, volta soltanto a regolare la fase organizzativa del servizio, con l’esclusione di ogni disposizione diretta ad incidere anche indirettamente sull’esistenza e sulla tutela concreta dei diritti in gioco, che legittima l’intervento regionale.
A conferma di ciò, dichiarando l’illegittimità costituzionale in parte qua della legge toscana n.16/2025, rifacendosi ai propri precedenti, in sentenza n.2024 del 2025 la Corte ha ribadito che i requisiti indicati nelle proprie decisioni non sono un corpus normativo idoneo ad un recepimento legislativo regionale. Esse infatti costituiscono pronunce additive destinate a operare solo in via transitoria, ma non a fondare una disciplina legislativa regionale autonoma; assunto questo, peraltro già anticipato dalla dottrina più avveduta.
Sotto questo profilo le leggi regionali già approvate o in itinere che assumono, o rectius pretendano, di attuare o eseguire delle sentenze della Consulta, scontano un vizio ontologico di incostituzionalità.
Se è vero che una legge statale che valga a legittimare il suicidio assistito non c’è, altrettanto pacifico è che le regioni non possono usurpare una prerogativa propedeutica, che resta di attribuzione statale. Diversamente opinando per logica, se mai per assurdo potesse intendersi consentito all’autonomia legislativa delle regioni, emanare una disciplina normativa introduttiva del suicidio assistito, allora non si spiegherebbe una certa tendenza a sollecitare il Parlamento a legiferare con una norma cornice.
Il secondo punto rilevante attiene al presunto diritto a morire che nel nostro ordinamento non sussiste.
Conferma ab implicito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che con la nota sentenza Karsai del 13 giugno 2024 ha sancito che, ferme restando le prerogative di ciascun paese, negare il suicidio assistito a paziente che lo chieda in uno Stato ove sia vietato o comunque non consentito dalla legge nazionale, non è in contrasto alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; da ciò deriva che non sussiste alcun fondamento giuridico per poter invocare un diritto all’autodeterminazione della morte.
Il terzo punto involge le cure palliative, previste da legge del 2010, che dovrebbero essere sviluppate.
Il loro potenziamento non può essere oggetto di scambio per una compensazione col suicidio assistito. Una sorta di do ut des che oltre a svilire la ratio di quella legge, depaupera il loro valore di deterrenza.
Le cure palliative, intese nel senso più ampio di una prossimità umana già sperimentata in varie sedi, restituiscono dignità al malato e come effetto conseguente, ne disarmano ogni intento autodistruttivo.
Nella babele insorta da iniziative mutuate spesso da scelte ideologiche ogni precisazione non è inutile.
Repetita iuvant…
Avv. Prof. Giuseppe Longo
Comitato Prolife Insieme
www.prolifeinsieme.it