Intervista all’Avv. Prof. Giuseppe Longo trasmessa a Radio Maria. Qui il link alla trasmissione.https://radiomaria.it/puntata/tavolo-pro-life-17-08-2026/
Mio graditissimo ospite l’amico Avv. Longo che chiarirà alcuni punti in merito alla legge 194, per spiegare anche a noi che siamo digiuni di legge le contraddizioni di carattere etico e giuridico, cioè quando il principio di legalità contrasta col diritto naturale.
1) Cosa si intende per Diritto Naturale e quale la sua influenza per la nostra società?
Il Diritto Naturale consiste nei principi originari e immutabile di fraternità umana posti da Dio Padre.
In Genesi (1,27-31), ove costituisce il nucleo fondante la società umana, la famiglia; e (4,9–16), ove assegna all’uomo il compito di custodia del fratello e di rispetto assoluto e incondizionato della vita.
Esso orienta tutti, pure i non credenti, in quanto è presupposto dalla stessa Costituzione repubblicana all’articolo 29 quando riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Indi la Repubblica riconosce un nucleo sociale, quello familiare, come preesistente allo Stato stesso; ordinato secondo norme di un diritto, quello naturale, del pari preesistente al diritto dello Stato stesso. Che alla Legge Naturale dovrebbe ispirarsi. Quando se ne discosta, come è accaduto sempre più col diffondersi delle idee massonico-illuministe, il diritto diventa sempre meno naturale e più innaturale.
E così si articola in norme persino disumane sul piano etico, perché contrarie al disegno di Dio Padre; e pure illogiche sul piano giuridico, perché contraddittorie, inerendo a principi contrastanti fra loro. Quanto avvenuto pure nel nostro paese, con la legge sull’aborto, e si rischia pure col suicidio assistito, con recenti sentenze che pur senza confutare formalmente la legge ne evidenziano criticità e assurdità.
2) Chiedo all’Avv. Longo di fare alcuni esempi di tale contraddizione tra la legge naturale e la legge in vigore nel nostro Paese.
La prima decisione della Cassazione, che mina alla base i principi della legge sull’aborto.
In ordinanza n.26826 del 6 ottobre la Cassazione fa riemergere il principio di diritto naturale, che la vita è tale dal concepimento. Implicazioni deflagranti che mandano in frantumi la legge sull’aborto. Vengono risarciti i genitori, per la morte di una bimba estratta dal grembo materno priva di vita, per responsabilità dei medici. A entrambi si riconosce un rapporto affettivo con la figlia a prescindere che nasca viva o morta, e il diritto a una tutela risarcitoria paritetica. Il danno patito per la sua morte è come quello per un bimbo venuto alla luce; la sua vita è valutata come se fosse nata viva. Tre rilievi. Il primo: se viene tutelato il rapporto affettivo dei genitori col nascituro, è evidente con un minimo di buon senso, che non si tratta di una parte del corpo della madre, ma di un altro essere umano vivente. Il secondo: per l’insorgere di tale rapporto affettivo non si prevede alcun termine temporale iniziale. Se si instaura in gravidanza senza eccezioni, si intende quindi dal momento del concepimento in poi. Il terzo: il destino del nascituro non può decidersi solo dalla madre. Il padre vanta un diritto paritetico che in caso di aborto contro la sua volontà, verrebbe violato. Diversamente, avremmo l’assurdo che se il nascituro muore per colpa dei medici, il diritto del padre è violato; se a ucciderlo è la madre, no! Con effetti esplosivi, la cui portata è forse sfuggita persino ai giudici. In virtù di tale principio, se la madre volesse abortire il padre potrebbe dolersi opponendo il proprio diritto affettivo col nascituro e chiedere al giudice d’inibire l’attuazione della volontà abortiva. Ciò contrasta con la legge sull’aborto. Viene meno l’intero impianto della legge 194 e si rimette in discussione il preteso diritto ad abortire.
Iniziale silenzio stampa. Non Cicero pro domo sua ma senza noi, senza la puntuale informazione del Comitato Pro-life insieme e dell’Avv. Longo, scarse notizie; solo dopo diffusione...
3) Proseguiamo con gli esempi?
La seconda decisione della Corte, che pur in contrasto alla precedente, in parte la conferma.
La successiva sentenza n.6926 del 23 marzo pare segnare il passo, col chiaro intento di sedare l’incendio innescato con la precedente decisione; ma a ben vedere lo rinfocola. Dei medici sono chiamati a risarcire i genitori, per non averli informati di possibili indagini specifiche da cui avrebbero potuto emergere rischi per la nascitura, di essere affetta da determinate patologie; e così privati della facoltà di decidere di sopprimerla con l’aborto. Nata la piccola, affetta da sindrome di Down, per la Corte erano stati lesi i loro diritti, per non averla potuta abortire. Pure in tal caso vanno colti tre profili.
A) Il primo: la prospettiva eugenetica della procreazione, sposata dalla legge 194 che autorizza l’aborto.
Se il nascituro non risponde alle attese genitoriali di una vita esente da sindromi o patologie, per ciò solo può essere eliminato. Un bimbo potenzialmente soggetto a esse non meriterebbe di vivere: non rispondendo a una certa “normalità”, non avrebbe dignità di persona umana. Posto che occorre prima stabilire in cosa consista il concetto di normalità in una accezione accolta e comune a tutti, il fatto stesso di vagliarne il rischio per poterlo eliminare prima che venga alla luce, è di una crudeltà estrema. Condivisa dalla Corte. Amareggia come in questa società si indulga a pretendere l’utilizzo di termini buonisti come soggetti diversamente abili invece che disabili (che è un sinonimo, per crasi) a pena di indignazione; ma non ci si indigna se a rimuovere il problema, i bambini siano uccisi prima di nascere.
Migliaia di crimini nazisti e comunisti in decenni d’abominio eugenetico non hanno insegnato nulla. Gli accaniti sostenitori dell’aborto sedicenti democratici difendono una legge voluta da Lenin e Hitler.
B) Il secondo: l’incidenza della figura paterna sul destino del figlio.
La 194 lo relega a margine, come mero spettatore della volontà materna. Pure a fini contrari alla precedente, tale decisione ribadisce il ruolo del padre complementare alla madre, a cui lo accomuna nella formazione della volontàabortiva.
Ora, se si configura un diritto del padre, di concorrere con la madre alla decisione di uccidere il figlio; per logica non può che configurarsi al contempo un pari diritto, a che invece vogliagarantirgli la vita.
La volontà del padre non può ritenersi imprescindibile per una decisione, ma solo se votata a un senso. Delle due, l’una: o la sua volontà può ignorarsi, ma allora la pronuncia della Corte sarebbeincongrua; o come sancito, deve rispettarsi, ma allora incongrua non è la decisione della Corte, ma la legge stessa.
Il corto circuito giuridico, e ancor prima etico e logico, prodotto nella pronuncia precedente, non solo non è eluso dalla seconda ma viene riproposto; in apparenza per risolverlo, in realtà per riconfermarlo.
C) Il terzo, se pur non oggetto di decisione, reiterato pure in questa sentenza, rievocando altra del 2015.
Si esclude il risarcimento a un danno patito dalla minore, per essere stata fatta nascere senzadiagnosi prenatale della sindrome; poiché non può esistere per il minore un diritto a non nascere, se non sani. Indi il figlio non ha un diritto a nascere soltanto se sano e il suo diritto alla vita, non può subordinarsi alla condizione di nascere sano (status già di per sé vago e opinabile). In tale assurdo si coglie l’effetto deflagrante del corto circuito giuridico, che può mandare a fuoco l’intero impianto della legge n.194.
Poiché, da un canto si esclude che il diritto di un bimbo a nascere sia condizionato a una sua integrità; da un altro si ammette che il diritto dei genitori a sopprimerlo sia consentito da una sua non integrità.
Il mio diritto a nascere, può negarsi da quello dei genitori a non farmi nascere, comunque. Ma ancor più aberrante l’illazione addotta dalla Corte per giustificare questa assurdità logica ed etica.
Che dalla nascita della bimba con sindrome di Down i genitori abbiano subito una afflizione interna, per non essere posti in grado di prevederla in gravidanza e sopprimere in tempo la bimba con l’aborto.
Cioè, affitti non per una patologia da cui sarebbe affetta la bimba, ma per non averla potuta uccidere! Contraddizioni nelle due pronunce, aporie che confermano l’illogicità e la disumanità della legge 194.
4) Avv. Longo, le chiedo quali conclusioni trarre e come possiamo, noi volontari per la vita, rispondere alla chiamata per una responsabilità comune.
Se è vero che la Legge Naturale, proprio perchè scolpita da Dio nel Cuore, precede ogni legge fatta dagli uomini e ne misura la validità (S.G.P. II, Angelus 19.6.1994), la legge sull’aborto ne consente oggi, e quella sul suicidio assistito ne indurrebbe domani, crudeli violazioni. Noi sappiamo che la vita ha integrità e dignità assoluta sin dal concepimento [Sal.138 (139), 15-16]. Perciò l’ignavia rispetto alle leggi ingiuste è complicità con chi le imponga (At. 5, 29). Non possiamo più restare inerti, ma adoperarci con quanto nelle nostre prerogative, per l’abrogazione della legge sull’aborto.Non è lecito trincerarsi dietro comode declinazioni di responsabilità, ascrivendole al Legislatore. Entità di cui evochiamo l’intangibilità e quasi la sacralità, quando conviene per sottrarci ai nostri obblighi morali; in realtà solo uomini di cui dovremmo orientare e condizionare le azioni, soprattutto sul piano etico.
Ritornando e ripartendo dall’identità della persona umana, e così della società, volute da Dio Creatore.
Preordinate, l’una nella sua natura vocazionale, l’altra nella sua natura relazionale, a custodire la vita.
Perciò non impegnarsi a difesa della vita equivale a essere corresponsabili di scelte politiche di morte. Idem sostenere sul piano culturale e politico, opzioni inconciliabili con la sua tutela. Pensiamoci bene!
Avv. Prof. Giuseppe Longo
Comitato Pro-life insieme
Intervista di Vittoria Criscuolo
