Il Veneto segue la Lombardia su percorsi di morte. Approvata legge regionale sul suicidio assistito

E così pure il Veneto, seguendo dappresso la Lombardia, ha intrapreso il-legalmente il percorsomortifero del suicidio assistito. Mentre la Regione Lombardia ha adottato un iter amministrativo, la Regione Veneto ha approvato una legge per disciplinarlo nel suo ambito. Sorprende come due regioni tradizionalmente espressioni di comunità dalla spiccata tradizione cristiana siano giunte fino a ciò; malgrado gli accorati inviti a un ripensamento promananti dal mondo cattolico e dai sodalizi pro life.  E benchè non sussista una legge dello Stato che lo abbia normativamente introdotto e che lo consenta.  Col sotteso comune intento di forzare lo stato imponendo una volontà che in realtà a loro non pertiene. La Lombardia scegliendo la via amministrativa, per eludere i rischi di incostituzionalità di una legge; attuando la procedura col servizio sanitario regionale e creando un “precedente” su cui poi legiferare.  Il Veneto addirittura con legge, muovendo sfida allo stato e in dispregio delle decisioni della Consulta.  Nonostante analogo disegno di legge fosse stato già bocciato nel 2024 dal consiglio regionale veneto.

Non si comprende come nel volgere di due anni mutino le sensibilità così da giungere a approvazione.

Questa legge si espone a profili di contestazione e di censura di ordine legale e etico, incontrovertibili.

Il primo si sostanzia nell’equivoco, artatamente coltivato dai fautori, per cui essa farebbe seguito a sentenze della Corte Costituzionale che hanno introdotto delle esimenti penali per il cd. assistente in presenza di alcune circostanze, la cui diretta attuazione sarebbe consentita dal riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni.

Si tratta di illazione errata, poichè smentita proprio dagli stessi indirizzi formulati dalla Corte Costituzionale.

Dichiarando l’illegittimità costituzionale di analoga legge regionale toscana n.16/2025, rifacendosi ai propri precedenti, nella recente decisione n.2024 del 2025 la Consulta ha ribadito che i requisitiindicati nelle proprie sentenze non sono un corpus normativo idoneo a un recepimento legislativoregionale. Esse hanno il contenuto minimo di pronunce additive destinate a operare in viatransitoria e non a fondare una disciplina legislativa regionale autonoma; un assunto, peraltro, già anticipato dalla dottrina più avveduta.

Non sussiste una prerogativa regionale di legiferare in attuazione delle sue sentenze, senza la legge statale.

La Corte ha quindi stabilito un principio proprio contrario a quello ipotizzato come presupposto dal Veneto.

Da qui l’auspicabile e inevitabile impugnativa alla Consulta, anche per questa legge, per incostituzionalità.

Perchè contrariamente a quanto ipotizzato e proclamato dai promotori, non esiste in Italia un diritto a morire. E neppure nello spazio europeo, stante che la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomocon la sentenza Karsai del 13 giugno 2024 ha sancito che ferme restando le prerogative di ciascun paese, negare il suicidio assistito a un paziente che lo chieda in uno Stato ove sia vietato o comunque non consentito dalla legge nazionale, non è in contrasto alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; in quanto non sussiste alcun fondamento giuridico per invocare un diritto all’autodeterminazione della morte.

Che sia chiaro per tutti. Ma ancor prima dei risvolti giuridici s’impongono delle considerazioni etiche.

Il valore della vita è assoluto e intangibile e per ogni credente dovrebbe essere come la linea del Piave.

Vivida la luce del Magistero, irradiata con le encicliche Evangelium Vitae e Veritatis Splendor e la lett. apost. Salvificis doloris di Giovanni Paolo II; l’enciclica Spe Salvi di Benedetto XVI; i discorsi di Francesco ai convegni medici. Riassunti e compendiati nel documento della Congregazione per la Dottrina della Fede Samaritanus Bonus, testo di agevole consultazione, ma di ineludibile riferimento. E confermate ancor più di recente da Papa Leone XIV in occasione dell’udienza alla Fondazione Jerome Lejeune, nella quale ha riaffermato il valore assoluto e irrinunciabile della vita, dal suo concepimento fino alla morte, appellandosi alla coscienza del personale medico e sanitario secondo il Giuramento di Ippocrate.

Se il testo della legge contempla delle previsioni volte a implementare le cure palliative, non si deve soggiacere all’insidia di edulcorarne il giudizio etico con valutazioni con le quali, comparati i presunti aspetti positivi e i reali aspetti negativi e ritenuti prevalenti i primi, si finisca poi per accettarlo in toto.
Non può assecondarsi l’uso strumentale, diffuso in settori insospettabili della società civile e pure tra i fedeli, dell’uso equivoco del concetto di morte degna in rapporto con quello della qualità della vita. La vita in sé e la cd. sua qualità costituiscono dei valori non equipollenti e quindi non interscambiabili.

Emerge poi altro aspetto che merita attenta riflessione. Consiglieri regionali dei partiti che decantano ideali pro vita si sono defilati (o per implicito o esplicito assenso) e hanno votato a favore della legge. Su ciò ogni credente interroghi la propria coscienza e tragga le dovute conclusioni per le scelte future.

 

Avv. Prof. Giuseppe Longo

Comitato “ Pro-life insieme “

www.prolifeinsieme.it