In materia di aborto la Corte di Cassazione procede a corrente alternata.
Se la pronuncia di Corte di Cassazione del 6 ottobre (vedi articolo dell’11 febbraio https://prolifeinsieme.it/la-cassazione-sul-rapporto-dei-genitori-col-nascituroil-commento-dellavv-longo/ ) ha prodotto un vero e proprio corto circuito giuridico le cui scintille hanno attinto l’abnormità della legge sull’aborto; la recente sentenza n.6926 del 23 ottobre, che pare segnare un revirement alla precedente… nei non asseriti ma sottesi intenti di voler scongiurare o in limine sedare l’incendio, a ben vedere lo rinfocola.
La vicenda involge una responsabilità medica riconosciuta come foriera di danni da ristorare, per non essere stati informati i genitori, della opportunità di effettuare indagini specifiche i cui esiti avrebbero potuto fare emergere un potenziale rischio per la nascitura, di essere affetta da determinate patologie. Così, privando i genitori della facoltà di decidere per tempo, di sopprimere la creaturina con l’aborto.
Venuta alla luce la piccola, affetta da sindrome di down, i genitori ritenevano ingiustamente violata la loro prerogativa conoscitiva di una sua potenziale insorgenza e attuativa di una volontà di abortire.
In esito a iter processuale approdato in Cassazione ne venivano ritenuti lesi i diritti per ambo i profili. Al di là dell’entità del risarcimento dovuto, la decisione si segnala per tre aspetti meritevoli di vaglio.
Il primo sotteso alla dilagante e giudizialmente accettata, prospettiva eugenetica della procreazione, sposata dalla legge 194 del ‘78 che autorizza l’aborto; per cui ove il nascituro non dovesse rispondere alle attese genitoriali di una vita esente da sindromi o patologie, per ciò solo potrebbe essere eliminato. E quindi che un bimbo anche solo potenzialmente soggetto a tale sindrome, non meriterebbe di vivere.
E cioè che, poichè non rispondente a una certa “normalità”, non avrebbe la dignità di persona umana.
Posto che occorre prima stabilire in cosa consista il concetto di normalità e se possa essere ricompreso in una accezione accolta e comune a tutti, il fatto stesso di vagliarne l’eventuale sussistenza in capo al nascituro per eliminarlo prima che venga alla luce, è di una crudeltà estrema. Condivisa dalla Corte.
Amareggia come in questa società si indulga a pretendere l’utilizzo di termini lessicalmente buonisti come soggetti diversamente abili invece che disabili (che è poi francamente suo sinonimo, per crasi) a pena di indignazione; ma non ci si indigna se a rimuovere il problema, siano uccisi prima di nascere.
Migliaia di crimini nazisti e comunisti in decenni d’abominio eugenetico non hanno insegnato nulla.
Il secondo profilo attiene all’incidenza della figura paterna, nelle determinazioni sul destino del figlio. Se la legge 194 lo relega a margine, a un ruolo di mero spettatore della volontà materna, l’ordinanza dello scorso sei ottobre ha invece sancito le legittime prerogative del suo diritto alla vita del nascituro. Se la sentenza qui in commento sembra prefigurare un passo indietro, in realtà ribadisce il ruolo del padre nei destini del figlio, seppure in senso opposto, complementare e paritetico a quello della madre. A cui infatti, in tale pronuncia, la Corte lo accomuna nella formazione di una determinazione abortiva.
Ciò, per una interpretazione costituzionalmente orientata della L.194; ivi asserita, ma non suffragata.
Ora, se si configura un diritto del padre, di concorrere con la madre alla decisione di uccidere il figlio; per logica, non può che configurarsi al contempo un pari diritto, a che invece gli sia garantita la vita.
In quanto non può ritenersi esso parte imprescindibile di una decisione, ma solo se votata ad un senso. Delle due, l’una: o la sua volontà può essere pretermessa, e le pronunce della Corte essere incongrue; o come si ritiene, deve essere rispettata, e incongrue non le decisioni della Corte, ma la legge stessa.
Il corto circuito giuridico, e ancor prima logico e etico, ascritto alla pronuncia precedente, non solo non viene eluso dalla seconda, ma riproposto; in apparenza per risolverlo; in realtà per riconfermarlo.
Da logica, etica e equità lo stravolgimento del principio che circoscrive alla madre il destino del figlio.
Vi è poi altro assunto, se pur non oggetto di pronuncia, poiché definitivo per mancata impugnazione, ma presupposto dalla Corte rievocando la sentenza n.25767 del 2015, ad alimentare il corto circuito. Sulla cui base si è esclusa alcuna forma di risarcimento del danno diretto, a favore della minore stessa. Tribunale e Corte d’Appello avevano già escluso il riconoscimento di un danno da risarcire, patito dalla minore, per non essere stata fatta nascere senza alcuna diagnosi prenatale della sua sindrome; poiché ivi asserito testualmente non può esistere per il minore un diritto a non nascere, se non sani. Indi il figlio non può vantare un diritto a nascere solo se sano e così ab implicito non può subordinarsi il suo diritto alla vita, alla condizione di nascere integri e sani (status già di per sé vago e opinabile).
E’ anche in questo assunto che si coglie l’effetto deflagrante del corto circuito nel sistema giuridico; che potrebbe mandare a fuoco l’intero impianto della normativa di legge con cui si ammette l’aborto.
Poiché, da un canto si esclude che il diritto di un bimbo a nascere sia condizionato a una sua integrità; da un altro si ammette che il diritto dei genitori a sopprimerlo sia consentito da una sua non integrità.
Il mio diritto a nascere comunque, può negarsi da quello dei genitori a non farmi nascere comunque. Ma ancor più aberrante l’illazione addotta in sentenza per giustificare questa assurdità logica ed etica.
Che dalla nascita della bimba con sindrome di down i genitori abbiano subito una afflizione interna, per non essere posti in grado di prevederla in gravidanza e sopprimere in tempo la bimba con l’aborto.
Chi scrive fa grande fatica a contenere moti di indignazione e di esecrazione per un assunto del genere. Dovuti alla mia afflizione interna per la disumanità a cui è inteso volere ricondurre i rapporti familiari.
E le basilari relazioni umane della nostra società, che nella famiglia naturale ha il nucleo primigenio.
In ogni caso il combinato disposto dei due dicta della Cassazione sollecita un inderogabile intervento normativo, che sulla base dei principi addotti, ponga in discussione l’intero impianto della legge 194. A tutti gli operatori dell’informazione, a tutti i giuristi per la vita, a tutte le associazioni prolife e a ogni uomo e donna di buona volontà, l’onere di lumeggiare tali evidenze, per sopprimere… l’aborto.
Avv. Prof.Giuseppe Longo
Comitato “ Pro-life insieme “
www.prolifeinsieme.it
