La gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Frenesia e miopia della maggioranza politica dell’Emilia Romagna.
“Il valore di una persona non dipende da ciò che essa realizza o produce. Per questo motivo, nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana! La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata”.
Proprio mentre Leone XIV in occasione dell’udienza alla Fondazione Jerome Lejeune, rievocato e preso a modello per i suoi studi sulla Sindrome di down, con questa esortazione riaffermava il valore assoluto e irrinunciabile della vita, dal concepimento fino alla morte, appellandosi alla coscienza del personale medico e sanitario secondo il Giuramento di Ippocrate, la maggioranza politica della Regione Emilia-Romagna esultava per una fuga in avanti tutta… rispetto al vuoto normativo e indietro tutta… rispetto a principi etici.
L’obiettivo espressamente dichiarato dagli esponenti della maggioranza, perseguito dall’assemblea bolognese con l’approvazione della proposta di legge regionale, è di anticipare una regolamentazione di accesso al suicidio medicalmente assistito, rispetto alla stessa eventuale futura legislazione statale.
Ciò quando il dibattito sul disegno di legge pendente al Senato naviga ancora a piccolo cabotaggio;e per la rilevanza di profili preclusivi, etici, antropologici e scientifici che sottendono una disaminaben più approfondita e ponderata, non è detto, né auspicato, sia per forza destinato ad approdare a una legge finale; proprio per ciò, con una iniziativa a mia memoria senza precedenti, la Corte Costituzionale ha ritenuto di sentire 11 persone affette da patologie gravi (per la cronaca otto contrari e tre favorevoli al suicidio assistito).
Proprio da ciò muove l’inevitabile vaglio su una proposta che al di là di quei profili, è comunque illegittima.
Senza entrare nel merito delle specifiche previsioni articolate nella proposta deliberativa, in quanto ancora suscettibili di modifiche, è la sua stessa premessa normativa, infatti, a svelarne l’integrale inammissibilità.
Si sostiene dai fautori della proposta che essa troverebbe un fondamento nelle recenti sentenze della Corte Costituzionale, la cui diretta attuazione, nel riparto di attribuzioni e Stato e regioni, ne consentirebbe il varo.
Ma l’illazione è errata, smentita proprio delle stesse direttive formulate dalla Consulta in sentenza 204/25.
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della Legge Regionale Toscana n. 16 del 2025, per violazione dell’art. 117 co.2, lett.l Cost., rifacendosi a propri precedenti, la Consulta ha ribadito che i requisiti individuati dalla propria giurisprudenza non costituiscono un corpusnormativo suscettibile di recepimento legislativo regionale. Ciò in quanto costituiscono il contenutominimo di una pronuncia additiva destinata a operare in via transitoria, ma non idonei a fondare unadisciplina positiva autonoma; un assunto, peraltro, anticipato dalla dottrina più avveduta sulrapporto tra sentenze additive e fonti legislative.
Per tali profili non è prerogativa regionale, legiferare in attuazione delle sentenze, senza una legge statale.
Indi la Corte ha stabilito un principio proprio contrario a quello ipotizzato come presupposto, dalla Regione.
Che artatamente vorrebbe imporre una lettura delle decisioni della Consulta, tra la miopia e la supponenza.
In attesa della delibera finale della Regione Emilia Romagna, e della prevedibile e auspicabileimpugnativa da parte dello Stato, al suo veloce incedere segnaliamo il vecchio adagio la gatta frettolosa fa i gattini ciechi.
Avv. Prof. Giuseppe Longo. Comitato “ Pro-life insieme “
