“Diritto” di aborto e consenso informato

Egregio Direttore,
Mi consenta un commento all’articolo ( https://giuricivile.it/consenso-informato-la-sentenza-n-3608-2024-del-tribunale-di-s-maria-capua-vetere/ ) in relazione alla recente sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, n.3608 del 4 ottobre 2024, con la quale è stata respinta la domanda di risarcimento di parte attrice ( una donna sottoposta ad intervento alle tube nell’agosto 2018) per l’asserita omissione nel cosiddetto “consenso informato” del suo stato di gravidanza, è necessario preliminarmente ribadire, anche se è un dato banale, che tutti gli ordinamenti giuridici  presuppongono, dal punto di vista ontologico- pur con alcune eccezioni  come l’aborto, tra l’altro in contrasto con il divieto di uccidere promanante dalla Legge morale naturale – la difesa del gruppo sociale per il benessere delle persone, finalizzato alla perpetuazione delle generazioni, ed è parimenti utile rammentare che, nella previsione legislativa,  il sintagma “consenso informato”, oltre alla necessaria illustrazione dei rischi e benefici dell’intervento, esprime dal punto di vista della norma penale una causa di giustificazione  per i chirurghi i quali, senza consenso dell’avente diritto (paziente che si sottopone ad intervento) commetterebbero reati violenti contro la persona ( lesioni ) con i conseguenti  risarcimenti per le “ferite” inferte al paziente durante l’intervento.

Il “consenso informato” non è  una parola “talismano” utilizzabile in modo pretestuoso al di fuori della volontà del Legislatore che mira alla tutela della persona, sia dal punto di vista penalistico sia per la conoscenza – anche se normalmente  sussiste l’ inevitabile problema di un “velo di ignoranza” che non permette la conoscibilità del sapere medico- e dunque per avere le informazioni necessarie al fine di prendere “decisioni” per la propria salute in ossequio alla garanzia costituzionale (art. 32 Cost.)

La gravidanza non è una malattia

E’ palmare che la gravidanza non sia da considerare in generale  “una malattia”, come del resto risulta nel caso specifico che questa condizione per la valutazione dei medici non costituisse un pericolo per la donna; oltre a ciò va rilevato che-secondo quanto riportato dai documenti processuali- la paziente che ha proposto la causa per risarcimento danni  ” per non essere stata informata tempestivamente  del suo stato di gravidanza da parte della struttura sanitaria, era  a conoscenza della gravidanza come risulta  dalla ricostruzione (ndr.articolo su Giuricivile del giorno 11 novembre 2024,Maria Federica Santoli) in cui si attesta “che la donna avesse gia’ avuto notizia della gravidanza dal settembre 2018 e quindi in tempi utili per ogni decisione”. Il Giudice competente dunque ha chiarito che ” la mera omissione dell’informazione” su un aspetto a giudizio dei medici non pregiudizievole per la salute della donna,  non giustifica un risarcimento, anche perché non è stata dimostrata la volontà di abortire nel caso specifico competente abbia rigettato la domanda.

Per Comitato “ Pro-life insieme “
Dottor Ruggero Valori
Giurista cattolico

Consenso informato: la sentenza n. 3608/2024 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere