Aborto e minorenni: la legge spiegata dal ginecologo, Dott. Virgolino(video)


Quando una ragazza minorenne, sotto 18 anni di età, scopre di essere incinta e si rivolge al Consultorio pubblico, deve tener conto che la sua gravidanza deve essere tutelata, come prevede la L.194, e non pensare di esercitare un
diritto di aborto che la stessa legge non consente come tale. Ritenere quindi, che il Consultorio debba consentire, quasi per un meccanismo automatico, l’accesso diretto della minorenne al giudice tutelare, significa non rispettare il dettato legale.

Il parere dei genitori o di chi eserciti la tutela della ragazza infatti, viene richiesto secondo l’articolo 12 della L.194 non tanto per svelare, contro la volontà della ragazza per plausibili suoi timori, la conseguenza di un comportamento non approvato dagli stessi genitori, cioè una gravidanza inattesa, ma per responsabilizzare anche loro nei confronti del bambino che è stato concepito, così che possa essere accolto, assicurando il loro doveroso sostegno alla propria figlia incinta.

La consultazione delle persone esercenti la “responsabilità genitoriale” o la tutela della minore può essere omessa – sempre ai sensi dell’articolo 12 quando vi siano seri motivi che impediscono o sconsiglino la stessa consultazione. Ciò significa che, qualora il medico del Consultorio non ravvisi l’esistenza di questi seri motivi, è tenuto a convocare entrambe le figure genitoriali e raccogliere il parere di entrambi; se entrambi rifiutano il loro assenso all’aborto o esprimono pareri difformi, il Consultorio “espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5”. Vale a dire, che vengono esaminate insieme alla ragazza tutte le motivazioni che la indurrebbero ad abortire volontariamente e le possibili soluzioni dei problemi proposti, per aiutarla a rimuovere le stesse cause, promuovendo ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Così come è previsto che venga fatto per tutte le donne, indipendentemente dalla loro età.

Se la ragazza dichiara la volontà di interrompere la gravidanza, “il Consultorio o la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia, rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera”.

Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Questa è l’intera procedura contenuta nell’articolo 12 della legge per le donne minorenni.

Perché è importante che i genitori sappiano dell’aborto volontario della loro figlia? Perché l’aborto, soprattutto in una ragazza molto giovane, può avere ripercussioni importanti sulla sua salute fisica e psichica che si rilevano sia nell’immediato che a distanza di tempo dall’intervento, sia chirurgico che farmacologico. Oltre che tutelare la vita di un bambino innocente, un figlio/a e un nipotino/a, nel giovane grembo materno, si tratta di operare nell’interesse della salute di una persona molto giovane, che presto o tardi, potrà presentare problemi di salute psico-fisica conseguenti all’aborto volontario.

Dott. Alberto Virgolino. Ginecologo

Presidente AIGOC

Comitato Pro-life insieme

http://www.prolifeinsieme.it

( vedi anche Aborto e minorenni:la legge 194 priva i genitori del diritto di sapere)