La Corte Costituzionale frena sul suicidio assistito!
Egregio Direttore,
Mi consenta di intervenire in merito alla questione suicidio assistito.
Alla Scala 40 pure i neofiti evitano di ritrovarsi con sole due carte in mano… per non restare incartati.
I giudici della Consulta forse non hanno mai imparato o lo hanno scordato… perché si sono incartati!
Introdotte esimenti penali per il suicidio assistito, dopo un percorso scandito da decisioni altalenanti la Corte Costituzionale sembra ora volere, se non ritornare sui propri passi, frenare la propria corsa.
Dando chiari segnali di arresto ai reiterati tentativi di ampliare le ipotesi di non perseguibilità penale. A tal fine basandosi però su asserti (o assiomi) spesso contrastanti, che rivelano… il vulnus iniziale. La Corte non avrebbe dovuto in alcun modo aprire al suicido assistito… e ora non sa come chiudere!
Ribadendo quanto già in precedenti decisioni, con la recente sentenza n.152 del 24 luglio la Corte ha respinto un ricorso volto a estendere la depenalizzazione anche per chi concorra al suicidio di soggetti che non abbiano già intrapreso un trattamento di sostegno vitale, unico presupposto di non punibilità.
Chi non lo abbia fatto non può farsi assistere per il suicidio, potendo semplicemente rifiutare le cure.
Posto che sulla natura di questi trattamenti di sostegno vitale, come da essi stessi definiti, i giudici mostrano non avere le idee chiare, avendo più volte nel tempo mutato requisiti e modalità di adozione; i due principali assunti sui cui si basano si rivelano illogici anche a chi non calca le aule di giustizia.
Il primo per cui, riconosciuto che il dovere dello Stato di tutela della vita si colloca in una posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona, per la Corte però si rende necessario un bilanciamento dei vari diritti, pure di autodeterminazione, che possa assicurarne una tutela minima.
L’assunto si contraddice in sé: un bilanciamento può essere tentato tra diritti che siano equipollenti; me se il diritto alla vita è apicale non può essere bilanciato in alcun modo; se no, non sarebbe apicale. Paradossale è che ci si prefigga di garantire una qualche forma di tutale minima per il diritto massimo!
Il secondo, per cui si assimila il suicidio a consapevole rinuncia a terapie di nulla utilità e insostenibili.
Una cosa è arrestare terapie a cui l’organismo non risponde più in alcun modo; altra è togliersi la vita.
Nel primo caso si lascia che la natura faccia il suo corso vitale; nell’altro si interrompe il corso vitale. Per loro, medicalmente ed eticamente, sedazione assistita e suicidio assistito sarebbero la stessa cosa.
Non solo, ma ciò nell’espressa consapevolezza che chi medita il suicidio possa essersi indotto da una pressione sociale indiretta per la desolante convinzione di ritenersi un peso per i familiari e la società.
Indi pure i giudici della Corte si rendono conto che chi chiede il suicidio in realtà cerca una presenza.
La sua angoscia così non può essere trattata aiutandolo a morire ma invece a vivere in modo dignitoso.
Garantendo cure palliative e una presenza di prossimità come esorta il documento Samaritanus bonus.
Frattanto in Senato pende un disegno di legge, il cui esito per nulla scontato è ben lungi dal profilarsi. Ad oggi non esiste alcuna legge statale che abbia ammesso il suicidio assistito nel nostro ordinamento. Invero non sussiste alcun obbligo giuridico e men che meno etico per lo Stato, di doverlo adottare. Infatti, come ha sancito la Corte Europea dei Diritti Umani con la sentenza Karsai del 13 giugno 2024, negare il suicidio assistito a un paziente che lo richieda in uno Stato ove tale pratica sia vietata dalla legge, non è in alcun modo contrario o in violazione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Non v’è alcun fondamento giuridico per poter invocare un diritto all’autodeterminazione della morte. Non esiste un diritto a morire! Perciò non si comprende perchè il nostro Parlamento debba legiferare. Se una volontà di non legittimare il suicido assistito non determina alcuna violazione dei diritti umani, nessuno stato è obbligato legalmente, oltre che eticamente, a introdurlo nella propria legislazione. Ciò che è peraltro suffragato dal novero fortemente minoritario dei paesi che l’abbiano già legalizzato.
In tal senso si pone l’impegno di sensibilizzazione dei comitati prolife e di ambienti di fede cristiana. Una legge sul cd. suicidio assistito non è giuridicamente necessaria e neppure eticamente ammissibile.
In attesa che ciò maturi pure in Senato la Consulta faccia seguire alla frenata… un’inversione di rotta!
Avv. Giuseppe Longo
Comitato “ Pro-life insieme “
www.prolifeinsieme.it
