Egregio Direttore,
Scrivo in merito all’articolo https://www.altalex.com/documents/news/2026/03/04/legge-194-tra-teoria-pratica-diritto-che-fatica-diventare-realta
Quando si commenta la “mortifera” legge sull’interruzione volontaria della gravidanza( c.d. “legge sull’ aborto”) è necessario per comprenderne a fondo il significato premettere alcune osservazioni.
In tutti gli ordinamenti umani, da quelli primordiali agli attuali, il fondamento indefettibile non può che essere il principio di sacralità della vita umana che postula in modo assiomatico la realizzazione della prosecuzione della vita.
Questo principio è dunque cristallizzato come “regola generale” in tutte le culture umane e sintetizzato nel mondo cristiano( “Cristianità) col Decalogo che impone nei rapporti umani il “principio di non offensività”, con la precisa formula del “non uccidere”( i Comandamenti ivi contenuti sono Diritto Naturale Divino che ha consentito il perpetuarsi della vita negli ultimi due millenni).
Passando poi all’analisi logico formale della legge sull’interruzione di gravidanza,che risulta in contrasto con il “principio della sacralità della vita umana”, ritengo utile trascriverne il titolo: “NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ E SULL’INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA”(L.22.5.1978 n.194)
Così risulta subito inequivocabile la “ratio legis” ovvero la finalità della legge di tutela, in prima battuta, della gravidanza, confermando il principio indefettibile e tramandato della “sacralità della vita umana” e poi si parla nel titolo di “interruzione della gravidanza”.
L’art.1 continua affermando che “LO STATO GARANTISCE IL DIRITTO ALLA PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILE,
RICONOSCE IL VALORE SOCIALE DELLA MATERNITÀ E TUTELA LA VITA DAL SUO INIZIO.
La lettura di questo articolo conferma che anche questa legge, pur fallace e mortifera, riafferma ( non poteva essere altrimenti!)che l’interruzione volontaria della vita umana nel grembo delle mamme( aborto) è consentita nel nostro ordinamento come eccezione ( e quindi come extrema ratio ) non come diritto!
Ancora un dato incontrovertibile che ci troviamo in un caso di eccezione ( scriminante di reato) si rinviene nel dettato normativo degli artt.18 e 19 della sciagurata legge sopracitata: “CHIUNQUE CAGIONI L’INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA SENZA IL CONSENSO DELLA DONNA E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO AD OTTO ANNI.
(Art.19) CHIUNQUE CAGIONI L’INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA SENZA L’OSSERVANZA DELLA MODALITA’ INDICATE NEGLI ART.5 E 8(rispetto tempi,procedure mediche,garanzie su accertamenti requisiti inerenti alla situazione della gestante) E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE SINO A TRE ANNI.
Queste ” norme sentinella” di diritto penale che prevedono sanzioni edittali severe sono la prova dirimente che, pur espressione della fallacia naturalistica, il Legislatore del 78, confermando la sacralita’ della vita il principio sotteso a tutti gli ordinamenti,ha circondato di estreme cautele gli aberranti,nefasti e nefandi comportamenti abortivi che di regola rimangono reati ma sono scriminati a determinate condizioni previste espressamente dalla legge.
Adesso muniti di questi semplici dati normativi ed anche della consapevolezza che l’ uccisione di un bambino nel grembo della propria madre ( aborto) è una profonda lesione della nostra umanità, non possiamo non chiederci come puo’ essere accaduto che dalla fine degli anni 70 ad oggi siano stati soppressi milioni di bambini che oggi avrebbero potuto concorrere allo sviluppo dell’umanità? E ancora com’è possibile che ci sia chi – anziché di “sciagurata eccezione”-ancora parla di diritto per questi casi (considerati “un male deprecabile” anche dal Legislatore) e addirittura si lamenti in modo sconvolgente che la legge impedisce o rende difficile l’aborto?
Una traccia per risposta: il rispetto della vita dal suo inizio naturale alla sua fine reale sta diventando “la bussola ” per distinguere la speciazione tra umano e transumano.
Dott. Ruggero Valori. Giurista
Comitato Pro-life insieme
www.prolifeinsieme.it
