Legge 40/2004 e PMA: non esiste il “ diritto alla genitorialità”

La proposta di legge avanzata dal dem Furfaro recante “disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e di riproduzione medicalmente assistita” e diretta alla riforma della Legge 40 del 2004, considerata ormai vecchia e superata dalla giurisprudenza e dall’evoluzione scientifica, mira in realtà a introdurre nel nostro ordinamento un presunto “diritto alla genitorialità” in forza del quale “la procreazione medicalmente assistita deve essere riconosciuta come un diritto esigibile nel sistema sanitario pubblico e resa accessibile su tutto il territorio nazionale” attraverso, addirittura, il rilancio e l’incremento del personale nei consultori.

L’auspicata riforma dovrebbe pertanto evitare che “per diventare genitori si debba affrontare una battaglia legale o prendere un aereo per andare all’estero” o attendere liste di attesa interminabili e costi proibitivi. Addirittura la PMA accessibile a tutti servirebbe per affrontare le vere cause della denatalità.

Orbene sulla questione è doveroso avviare “un esame serio e costruttivo” cosi’ come richiesto dagli stessi promotori della riforma di legge, partendo proprio dal verificare il fondamento e la natura di questo asserito nuovo diritto alla genitorialità..

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 13217 del 2014 lo ha definito come “la scelta di una coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli” come “espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminazione” fondandone la sussistenza niente meno che sul dettato degli articoli 2, 3, 31 e 32 della Costituzione.

Appare chiaro che l’assunto della Corte si basa su un equivoco di fondo che disattende il principio di razionalità e verità delle cose che si traduce poi nella giustizia.

Libertà e diritto sono infatti due realtà differenti.

La libertà di pensiero, di espressione, di scegliersi un compagno e decidere di avere o meno un figlio, si distingue dal diritto, riconosciuto ad un determinato soggetto e come tale tutelato dall’ordinamento giuridico.

Cosi’ come una persona è libera di accedere allo studio ma non ha il diritto di conseguire il tiolo finale in assenza di voti che raggiungano la sufficienza, cosi’ l’individuo è libero di costruire una famiglia con figli e di cercare eventualmente una gravidanza, ma non ha il diritto di ottenerla, risultando questa libertà subordinata all’eventualità di trovare un compagno di vita e la rispettiva capacità di procreare.

Questa dunque è la verità di fondo: volere un figlio e’ un esercizio di libertà, ovvero un desiderio, senz’altro legittimo, ma non si puo’ confondere con il diritto ad avere un figlio.

Cio’ trova corrispondenza nel fatto che nè le normative internazionali nè il nostro ordinamento prevedono la tutela di un diritto così configurato anzi, piuttosto è il contrario.

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, approvata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989, sancisce all’art 3 il principio fondamentale del “best interest of the child” : “in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza di istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,….l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” al quale fanno seguito, esemplificativamente, le affermazioni del diritto alla vita (art 6), all’integrità psico fisica (19), alla salute (24), a uno status (7), all’identità (8), alla bigenitorialità (18),a conoscere la propria origine e l’identità dei propri genitori.

Anche nell’ordinamento giuridico italiano il diritto alla genitorialità è tutelato nell’interesse esclusivo del figlio.

Tutte le norme in materia di famiglia, da quelle costituzionali a quelle del codice civile a tutti gli interventi normativi sulla genitorialità, sia in termini di vantaggi economici che lavorativi o morali, sono meramente finalizzate alla tutela del figlio. La stessa potestà genitoriale non è una posizione giuridica soggettiva di tipo attivo ma piuttosto chi ne è investito è tenuto ad adempiere obblighi e doveri che sorgono per la qualità di genitore e ai soli fini della tutela esclusiva della crescita del figlio, portatore di un interesse preminente. Ciò vale anche per la genitorialità derivante da adozione, le cui disposizioni rispondono alla esigenza di fare incontrare il desiderio di una coppia sterile con il bisogno del minore abbandonato di essere accudito.

Un figlio non è un diritto per i genitori bensì è vero il contrario: sono i genitori ad essere un diritto per il figlio.

Ammettere l’esistenza di un simile diritto, centrato esclusivamente sulle volontà e desideri soggettivi, spesso volubili, equivarrebbe ad ammettere di avere diritto su una persona, il figlio, il quale è in realtà un autonomo soggetto, e non oggetto, di diritto.

Caduto l’assunto posto alla base della riforma, vengono meno anche l’esigibilità di tale diritto  presso il Servizio sanitario pubblico e la necessaria accessibilità a tutto il territorio nazionale.

Ma vi è di piu’.

La stessa comunità scientifica, quella stessa che i promotori della riforma vorrebbero alla “guida delle politiche pubbliche in materia di salute riproduttiva”, individua nella singamia (che è il momento dell’unione del gamete maschile con quello femminile, sia che avvenga in seguito all’atto coniugale che in provetta per mano del medico), l’istante esatto in cui viene ad esistenza un nuovo essere umano, grazie ad un processo che, se non interrotto, conduce via via, irrevocabilmente, al suo completo sviluppo.

Non solo quindi il figlio nato o il nascituro, il cui diritto alla vita la proposta di Legge intenderebbe tutelare, ma anche l’embrione, indipendentemente dal suo impianto nell’utero, deve piuttosto riconoscersi come figlio e soggetto di diritti, primo fra tutti il diritto ad esistere e a nascere.

Di qui la assoluta inammissibilità di tutte le ulteriori disposizioni della ridetta proposta di legge, da quella relativa alla regolamentazione della crioconservazione a quelle sulla donazione alla ricerca: alla luce del principio di soggettività dell’embrione appariranno in tutta la loro aberrante follia.

Avv. Elisabetta Veltroni
Comitato “ Pro-life insieme “
http://www.prolifeinsieme.it