Gent.mo Direttore,
sabato 19 sulla Sua testata nell’articolo “ Qui i diritti delle donne vengono calpestati” , l’On. Irene Manzi del PD afferma che “nelle Marche i diritti delle donne sono calpestati, l’interruzione di gravidanza IVG è diventata una sfiancante corsa a ostacoli”, mentre nella realtà il Suo giornale attesta che esistono ben 16 centri per IVG a fronte di soli 12 per espletare il parto. Oltre a considerare che tagli alla sanità sono stati effettuati proprio dalle giunte regionali del PD, al potere per decenni nelle Marche, dal punto di vista medico si possono presentare molti più problemi urgenti per il parto (e per molteplici altre necessità della salute di qualsiasi persona) rispetto alla IVG, che costituisce un intervento programmato. Che poi l’IVG influisca negativamente sul corpo e sulla psiche delle donne sembra essere completamente ignorato dall’On. Manzi.
L’On. Manzi afferma inoltre “Nei consultori, adibiti al rilascio della certificazione per accedere all’aborto, non è consentita per legge l’obiezione di coscienza”; affermazione in completo dispregio della legge 194/1978: Art. 1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite.
Art. 2. I consultori familiari assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; b) …legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo … speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza.
In nessun articolo della 194/1978 figura che “nei consultori non è consentita per legge l’obiezione di coscienza”: si tratta quindi di un’affermazione assolutamente falsa. In base al dispositivo della Legge si potrebbe anzi sostenere l’esatto contrario, cioè che persone favorevoli al procurato aborto dovrebbero essere considerate inadatte ad interagire con le madri. Si rileva che l’art.593 ter del Codice Penale afferma “Si considera non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno” così come quando si dà ad intendere ad una madre che suo figlio concepito sia soltanto “un grumo di cellule”.
Parimenti falsa è l’affermazione del Dottor Mauro Pelagatti venerdì 18 che “in ogni struttura deve esserci almeno un medico non obiettore”, poiché ogni singolo Medico ha il diritto di decidere se presentare obiezione di coscienza o prestarsi al procurato aborto, né sono legali bandi di concorso che impongano clausole cogenti. E si noti che coloro che si prestano a sopprime in modo più o meno sanguinario la vita del bambino in utero, definiscono sé stessi “non obiettori”: se non si ricorresse a questo eufemismo, come dovrebbero essere definiti?
Grazie. Distinti saluti
Dott. Luciano Leone
Medico Chirurgo, specialista in Pediatria. Ancona
Comitato “ Pro-life insieme “
http://www.prolifeinsieme.it